News fiscali Agosto
-Le news di agosto
-Con la “proroga di ferragosto” versamenti e adempimenti sospesi fino al 20 agosto 2026
-Decorre dal 1° agosto la sospensione feriale dei termini
-Principali scadenze dal 16 agosto 2026 al 15 settembre 2026
IMPOSTA DI BOLLO SUI REGISTRI CONTABILI
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la metodologia di calcolo dell’imposta di bollo da assolvere sui registri contabili “cartacei” è diversa rispetto a quella sui registri informatici. Il computo del numero di registrazioni per il libro giornale previsto dall’art.6 comma 3 D.M. 17 giugno 2014 non è cumulabile tra diversi esercizi: ne consegue che l’imposta di bollo per i registri informatici di euro 16 è sempre dovuta per ogni singolo anno, non essendo possibile utilizzare il criterio “a scalare” previsto per i registri cartacei nel caso in cui risulti un numero di pagine utilizzabili inferiore a 100.
(Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello 144/2026)
Come tutti gli anni l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare esplicativa sugli Indici Sintetici di Affidabilità applicabili al periodo di imposta 2025. Vengono in particolare approfonditi alcuni temi quali l’eliminazione di alcune cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, le novità previste nella compilazione dei quadri Frontespizio, F, H e C, i benefici premiali e l’interrelazione con l’istituto del Concordato preventivo biennale per i periodi di imposta 2026 e 2027.
(Agenzia delle Entrate, Circolare 4/2026)
L’Agenzia delle entrate ha approvato la versione aggiornata del modello da utilizzare per comunicare telematicamente l’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello è utilizzabile esclusivamente per esercitare le opzioni nei casi previsti dall’art.119, co.8-ter.1, D.L. n. 34/2020 e dall’art.2, co.3-ter.1, D.L. n. 11/2023. Le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2026 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo 2027. (Agenzia delle entrate, provvedimento 211701/2026)
La Corte di Cassazione ha sancito che il reato di omesso versamento Iva di cui all’art.10-ter, D.Lgs. n. 74/2000 presuppone l’avvenuta presentazione della dichiarazione Iva annuale: nel caso in cui la dichiarazione Iva non sia presentata, la fattispecie è più grave e ricade nell’art.5, D.Lgs. n. 74/2000.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 27217/2026)
L’Agenzia delle entrate ha chiarito alcune casistiche inerenti l’utilizzo e l’imputazione nel quadro RU del credito d’imposta 5.0:
– se gli investimenti dai quali deriva l’agevolazione sono stati completati nel 2025 e la comunicazione preventiva è stata spedita nel 2025 mentre quella di completamento è stata spedita nel 2026, il credito dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2026 e non in quella relativa al 2025;
– per quanto riguarda, invece, il credito di imposta 5.0 riconosciuto (con il codice tributo 7079) a seguito dello stanziamento di nuove risorse ai sensi dell’art.8 D.L. 38/2026, poiché il GSE ha comunicato al beneficiario l’importo spettante solo nel corso del 2026, anche tale credito dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2026 e non in quella relativa al 2025.
(Agenzia delle Entrate, FAQ)